NIS2, cambia tutto ad aprile 2026: le nuove determinazioni ACN e perché riguardano anche la tua PMI
Il 13 aprile 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato due nuove determinazioni che fanno entrare la Direttiva NIS2 nella fase pienamente operativa. L’effetto sulla supply chain trascina dentro anche le piccole e medie imprese che pensavano di essere fuori dal perimetro.
Cosa è successo il 13 aprile 2026
Con due determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) — la n. 127434/2026 e la n. 127437/2026— l’Italia compie un salto operativo nell’attuazione della Direttiva NIS2 (recepita con il D.Lgs. 138/2024).
Non si tratta di aggiornamenti marginali. I provvedimenti introducono:
- un calendario vincolante per i soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco NIS nel 2026;
- l’obbligo, per tutti i soggetti NIS, di censire i “fornitori rilevanti” sulla piattaforma ACN, da completare entro il 31 maggio 2026;
- una nuova procedura per la categorizzazione delle attività e dei servizi, da svolgere tra il 1° maggio e il 30 giugno 2026.
In arrivo, inoltre, una terza determinazione dedicata alle analisi di impatto (Business Impact Analysis) che i soggetti NIS dovranno condurre nei mesi di maggio e giugno.
Il messaggio è chiaro: la cybersicurezza non è più un adempimento “una tantum”, ma un sistema di governance continuo, documentato e verificabile.
Il punto più importante: l’effetto supply chain
Qui sta la parte che molte PMI continuano a sottovalutare. La NIS2 non si applica solo ai soggetti formalmente inseriti nell’elenco ACN. Si applica — di fatto — anche ai loro fornitori.
Le nuove regole impongono a ogni soggetto NIS di identificare e comunicare all’ACN l’elenco dei propri fornitori rilevanti, ossia quei soggetti della filiera che erogano servizi o prodotti critici per la continuità operativa o per la sicurezza informatica del soggetto obbligato.
Cosa significa in pratica? Che se la tua impresa fornisce servizi ICT, software, manutenzione, logistica o qualsiasi altro servizio critico a un soggetto NIS, entrerai nel suo perimetro di sicurezza anche senza rientrare direttamente nei 18 settori previsti dalla norma e anche senza raggiungere le soglie dimensionali.
In concreto, il tuo cliente ti chiederà:
- evidenze sulle misure di sicurezza adottate;
- informazioni sul tuo sistema di gestione degli incidenti;
- policy documentate;
- eventualmente, certificazioni o audit periodici.



